PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 svoltosi nel luglio 2001 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) ricostruire in maniera puntuale gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum:

          b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

          c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti;

          d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;

          e) indagare sull'irruzione delle Forze dell'ordine nella scuola Diaz, facendo luce su abusi e violenze perpetrati nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;

 

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          f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o punizioni disumani o degradanti e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
      3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
      3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in

 

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copia ai sensi del comma 2 siano coperti dal segreto.

      4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario.
      5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

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      2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.